Il noleggio full service è il servizio innovativo e trasparente che permette di disporre temporaneamente di un bene e di usufruire di una serie di servizi di manutenzione e di assistenza tecnica.
La locazione operativa (in altri termini il noleggio) consente alle nostre aziende clienti di usufruire di attrezzature antincendio della migliore qualità e prestazioni con incluso il servizio di manutenzione ed assistenza, sempre conformi alle leggi e normative vigenti. La locazione operativa è una formula particolarmente adatta alla gestione delle attrezzature antincendio, caratterizzate da costi elevati di manutenzioni e influenzata da continue modificazioni delle leggi e normative in materia di Prevenzione Incendi: ad esempio la sostituzione del parco estintori d’incendio avviene ormai in media ogni 3 anni.
Con questo servizio le aziende ottengono il diritto all’utilizzo dell’attrezzatura antincendio per tutto il tempo in cui è necessario, senza acquisirne la proprietà. Ciò consente di gestire in modo più razionale ed efficiente il loro rinnovo senza sostenerne l’esborso in unica soluzione ed inoltre, con la possibilità di ampliarne o ridurne – anche per un breve periodo – il loro numero o modificarne il tipo in relazione alle proprie intervenute esigenze tecniche.
In passato la locazione operativa era un servizio molto meno usato e si estendeva solo al mercato fieristico. Ultimamente questo tipo di servizio si è sviluppato con un incremento annuale del 20% (dati TradeLab). Oggi in Italia i servizi di locazione hanno gradualmente preso piede, soprattutto dove sono molto evidenti i rischi legati all’obsolescenza e all’utilizzo limitato nel tempo come per le attrezzature antincendio.
Di fatto, per il committente, a differenza del tradizionale contratto di manutenzione su attrezzature di proprietà, residuerebbero solo le responsabilità c.d. vicarie (minime in presenza di un contratto di noleggio di manutenzione ed assistenza rispettoso del sopra citato art.26 d.lgs. n.81/2008), ovvero un obbligo di vigilanza molto “attenuato e semplificato” rispetto a quello conseguente alla proprietà dell’attrezzatura antincendio. E’ sufficiente considerare, sul punto, che l’azienda committente non risponderà più del fattore che l’attrezzatura antincendio ad esempio l’estintore d’incendio o l’idrante non sia in regola con le norme, leggi, e i regolamenti vigenti.
Da sottolineare poi che il d.lgs. 106/2009 (c.d. decreto correttivo del Testo Unico), in vigore dal 20 agosto 2009, ha apportato rilevanti modifiche all’istituto della delega di funzioni così come regolato dall’art. 16 del d.lgs. 81/2008; in sintesi l’azienda committente in presenza di determinate condizioni può delegare la vigilanza sul contratto di noleggio manutenzione-assistenza limitandosi alla semplice adozione ed efficace attuazione di un modello di verifica e controllo di cui all’art. 30, comma 4 del d.lgs. n.81/2008.
Pertanto alle responsabilità penali, è ben noto che già in seguito al d.lgs. n.626/1994 e all’art. 3 del D.M. 10 marzo 1998, l’azienda committente è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature e impianti di protezione incendi.