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Servizio di noleggio full service di attrezzature antincendio per Grande Distribuzione Organizzata.

SERVIZIO DI NOLEGGIO FULL SERVICE DI ATTREZZATURE ANTINCENDIO PER GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA.

Il noleggio full service è il servizio innovativo e trasparente che permette di disporre temporaneamente di un bene e di usufruire di una serie di servizi di manutenzione e di assistenza tecnica.
La locazione operativa (in altri termini il noleggio) consente alle nostre aziende clienti di usufruire di attrezzature antincendio della migliore qualità e prestazioni con incluso il servizio di manutenzione ed assistenza, sempre conformi alle leggi e normative vigenti. La locazione operativa è una formula particolarmente adatta alla gestione delle attrezzature antincendio, caratterizzate da costi elevati di manutenzioni e influenzata da continue modificazioni delle leggi e normative in materia di Prevenzione Incendi: ad esempio la sostituzione del parco estintori d’incendio avviene ormai in media ogni 3 anni.

Con questo servizio le aziende ottengono il diritto all’utilizzo dell’attrezzatura antincendio per tutto il tempo in cui è necessario, senza acquisirne la proprietà. Ciò consente di gestire in modo più razionale ed efficiente il loro rinnovo senza sostenerne l’esborso in unica soluzione ed inoltre, con la possibilità di ampliarne o ridurne – anche per un breve periodo – il loro numero o modificarne il tipo in relazione alle proprie intervenute esigenze tecniche.

In passato la locazione operativa era un servizio molto meno usato e si estendeva solo al mercato fieristico. Ultimamente questo tipo di servizio si è sviluppato con un incremento annuale del 20% (dati TradeLab). Oggi in Italia i servizi di locazione hanno gradualmente preso piede, soprattutto dove sono molto evidenti i rischi legati all’obsolescenza e all’utilizzo limitato nel tempo come per le attrezzature antincendio.

La nostra società noleggia estintori attrezzature antincendio e dpi (dispositivi di protezione individuale) di ogni tipo e dimensione a tutte le imprese, medio-piccole e grandi o a singoli, questi ultimi per le esigenze di sicurezza negli ambienti domestici (abitazioni), in modo particolare delle cucine.
  • Estintori d’incendio a polvere portatili e carrellati;
    • Estintori d’incendio a schiuma portatili e carrellati;
    • Estintori d’incendio idrici portatili e carrellati;
    • Estintori d’incendio a biossido di carbonio portatili e carrellati;
    • Corredi per cassette idrante e naspo (Manichette antincendio UNI, Tubi per naspi UNI; Lance UNI, Chiavi per raccorderia, selle salva manichetta);
    • Coperte antincendio;
    • Autorespiratori;
    • Segnaletica.
Questo servizio ha riscosso un notevole interesse non solo da parte di piccole e medie imprese ma soprattutto da parte di grandi realtà aziendali, come per esempio quelle che operano nel settore RETAIL e della G.D.O. (Grande Distribuzione Organizzata), che stanno sempre più di sovente scegliendo questa formula dal triplice vantaggio:
  • Risparmio dei costi per l’acquisto delle attrezzature;
  • Notevole riduzione dei costi di gestione;
  • Certezza di operare in una situazione di assoluta rispondenza alle norme di Prevenzione Incendi.
  • Infatti i vantaggi di un servizio di noleggio full service rispetto a quello tradizionale di manutenzione, sono ravvisabili sia sotto il profilo economico-funzionale che di assunzione della responsabilità civile e, in parte, penale.
Relativamente all’aspetto economico-funzionale, essendo ovviamente incluso nel noleggio il servizio di manutenzione ed assistenza, il cliente fruirà dei seguenti vantaggi:
  • Risparmio per l’acquisto delle attrezzature antincendio (che può essere rilevante nel caso di clienti con numerosi immobili/impianti ovvero che necessitano di molte attrezzature antincendio);
  • Certezza e programmazione dei costi;
  • Eliminazione della perdita derivante dal deprezzamento del bene;
  • Attrezzature antincendio nuove e sempre certificate secondo le più recenti norme costruttive anche nell’eventualità di modifiche ed integrazione che intervengano successivamente alla stipula del contratto;
  • Quest’ultimo punto introduce il tema della responsabilità civile e penale. Un contratto di noleggio, di fatto opera una traslazione della responsabilità civile e penale per il mal funzionamento dell’attrezzatura antincendio.

Il servizio di noleggio full service della Molajoni, infatti, ottempera perfettamente al dettato dell’art.26 del d.lgs. n.81/2008 – Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione – che prevede che il committente dovrà limitarsi a richiedere all’impresa affidataria del servizio di manutenzione delle attrezzature ed impianti antincendio questi due documenti:

  • Il Certificato di iscrizione alla camera di commercio;
  • L’Autocertificazione di possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionali.

Una volta accertato da parte dell’azienda committente il possesso dei documenti richiesti dall’art.26 del d.lgs. n.81/2008, questo comporterà per la medesima una favorevole conseguenza in termini di drastica riduzione delle sue responsabilità civili verso terzi (in particolare quelle contrattuali e soprattutto qualora si verificassero danni materiali in conseguenza di mancato funzionamento dei mezzi antincendio senza danni alle persone).

Di fatto, per il committente, a differenza del tradizionale contratto di manutenzione su attrezzature di proprietà, residuerebbero solo le responsabilità c.d. vicarie (minime in presenza di un contratto di noleggio di manutenzione ed assistenza rispettoso del sopra citato art.26 d.lgs. n.81/2008), ovvero un obbligo di vigilanza molto “attenuato e semplificato” rispetto a quello conseguente alla proprietà dell’attrezzatura antincendio. E’ sufficiente considerare, sul punto, che l’azienda committente non risponderà più del fattore che l’attrezzatura antincendio ad esempio l’estintore d’incendio o l’idrante non sia in regola con le norme, leggi, e i regolamenti vigenti.

Da sottolineare poi che il d.lgs. 106/2009 (c.d. decreto correttivo del Testo Unico), in vigore dal 20 agosto 2009, ha apportato rilevanti modifiche all’istituto della delega di funzioni così come regolato dall’art. 16 del d.lgs. 81/2008; in sintesi l’azienda committente in presenza di determinate condizioni può delegare la vigilanza sul contratto di noleggio manutenzione-assistenza limitandosi alla semplice adozione ed efficace attuazione di un modello di verifica e controllo di cui all’art. 30, comma 4 del d.lgs. n.81/2008.

Pertanto alle responsabilità penali, è ben noto che già in seguito al d.lgs. n.626/1994 e all’art. 3 del D.M. 10 marzo 1998, l’azienda committente è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature e impianti di protezione incendi.